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Modulo Disdetta Estinzione Anticipata Mutuo Monte dei Paschi

Come estinguere anticipatamente il mutuo Monte dei Paschi di Siena (MPS)

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Domande frequenti

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Guida alla disdetta Estinzione Anticipata Mutuo Monte dei Paschi

Estinzione Anticipata Mutuo MPS: Guida Completa 2026

L'estinzione anticipata del mutuo con Monte dei Paschi di Siena è un diritto garantito dalla legge a tutti i mutuatari. Questa guida illustra la procedura aggiornata al 2026, i costi massimi applicabili, la normativa di tutela e i modelli di lettera da utilizzare per chiudere il contratto prima della scadenza naturale.

Come procedere nel 2026: riepilogo rapido

Se hai un mutuo ipotecario con Monte dei Paschi di Siena e desideri estinguerlo prima della scadenza, il percorso si articola in tre fasi principali: richiesta del conteggio estintivo, versamento del capitale residuo con eventuali costi accessori, cancellazione dell'ipoteca.

  • Tempistica media: dalla richiesta del conteggio alla chiusura definitiva trascorrono generalmente dai 15 ai 30 giorni lavorativi, salvo complicazioni amministrative.
  • Costo principale: la penale di estinzione anticipata, se prevista contrattualmente, è soggetta ai limiti fissati dalla Legge Bersani. Per i mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007 la penale è in molti casi nulla o ridotta a frazioni minime del capitale residuo.
  • Cancellazione ipoteca: avviene automaticamente e gratuitamente entro 30 giorni dalla data di estinzione, ai sensi del D.Lgs. 385/1993 come modificato dalla Legge 40/2007.
  • Anno di riferimento normativo: le disposizioni in vigore nel 2026 non hanno subito modifiche sostanziali rispetto all'impianto del 2007, salvo aggiornamenti regolamentari di Banca d'Italia.

Il primo passo concreto è contattare la filiale di riferimento o accedere all'area clienti online di MPS per richiedere il conteggio estintivo aggiornato, documento che indica il capitale residuo, gli interessi maturati fino alla data prescelta e l'eventuale penale.

Normativa di riferimento: i tuoi diritti

Il quadro normativo che tutela il mutuatario in caso di estinzione anticipata è solido e articolato. I riferimenti principali sono i seguenti.

Legge 40/2007 (Legge Bersani), articolo 7

L'art. 7 della Legge 40/2007 ha introdotto il diritto all'estinzione anticipata del mutuo immobiliare senza che la banca possa opporsi. Per i contratti stipulati dopo il 2 febbraio 2007, la penale è fissata per legge nelle seguenti misure massime: 0,50% del capitale rimborsato se all'estinzione mancano più di tre anni alla scadenza contrattuale, e 0,20% se mancano meno di tre anni. Per i mutui destinati all'acquisto o alla ristrutturazione dell'abitazione principale la penale è ridotta ulteriormente fino ad azzerarsi nei casi previsti dalla normativa attuativa emanata dal Ministero dell'Economia.

Articolo 120-ter del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993)

L'art. 120-ter TUB recepisce la disciplina europea sul credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE) e stabilisce che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo in qualsiasi momento. La banca ha diritto a un indennizzo equo e obiettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, ma tale indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo tra il rimborso anticipato e la data di scadenza concordata. In ogni caso il limite massimo dell'indennizzo è pari all'1% del capitale rimborsato anticipatamente quando il periodo residuo supera un anno, e allo 0,50% quando il periodo residuo non supera un anno.

Cancellazione dell'ipoteca: D.Lgs. 385/1993 e Legge 40/2007

Ai sensi dell'art. 40-bis TUB (introdotto dall'art. 13 della Legge 40/2007), dopo l'estinzione del mutuo la banca è tenuta a trasmettere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la comunicazione di estinzione dell'obbligazione entro 30 giorni, senza oneri per il mutuatario. Il procedimento è automatico e non richiede l'intervento del notaio. In caso di inerzia della banca, il mutuatario può sollecitare l'adempimento per iscritto e, in ultima istanza, ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Procedura passo per passo

  1. Richiesta del conteggio estintivo. Contatta MPS tramite sportello fisico, area clienti online o raccomandata A/R indirizzata alla filiale titolare del contratto. Indica il numero di contratto e la data desiderata per l'estinzione. La banca è obbligata a fornire il conteggio in tempi ragionevoli (generalmente entro 7 giorni lavorativi).
  2. Verifica del conteggio. Controlla che il documento riporti: capitale residuo, interessi maturati pro-rata fino alla data di estinzione, eventuali penali calcolate nei limiti di legge, spese amministrative eventualmente previste dal contratto. Confronta la penale indicata con i limiti di legge descritti nella sezione normativa.
  3. Invio della comunicazione formale di estinzione. Invia la lettera di estinzione (vedi fac-simile nella sezione dedicata) tramite raccomandata A/R o, se disponibile, attraverso la messaggistica certificata dell'area clienti online di MPS. Conserva la ricevuta di ritorno o la conferma digitale.
  4. Versamento del capitale residuo. Effettua il bonifico bancario dell'importo indicato nel conteggio estintivo, utilizzando le coordinate fornite dalla banca e indicando nella causale il numero di contratto e la dicitura "estinzione anticipata mutuo".
  5. Ricezione della quietanza. Dopo l'accredito, MPS è tenuta a rilasciare la quietanza di estinzione. Conserva questo documento con cura: è la prova dell'avvenuta chiusura del rapporto.
  6. Cancellazione automatica dell'ipoteca. Entro 30 giorni la banca trasmette la comunicazione alla Conservatoria. Puoi verificare l'avvenuta cancellazione consultando i Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate.

Documenti necessari: codice fiscale e documento di identità in corso di validità del mutuatario, numero contratto di mutuo, eventuale documentazione relativa a polizze assicurative abbinate (per il rimborso del premio residuo).

Costi e penali: cosa può addebitare Monte dei Paschi di Siena (MPS)

Le penali applicabili dipendono dalla data di stipula del contratto e dalla tipologia di immobile finanziato.

Mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007

  • Prima casa: penale pari a zero nella maggior parte dei casi, o al massimo dello 0,20% del capitale rimborsato nel periodo finale del contratto.
  • Seconda casa: penale massima dello 0,50% del capitale residuo rimborsato se mancano più di tre anni alla scadenza; 0,20% se mancano meno di tre anni alla scadenza.

Mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007

Per i contratti anteriori alla Legge Bersani si applica quanto previsto dal singolo contratto, ma il mutuatario ha comunque diritto di negoziare una rinegoziazione ai sensi della normativa vigente. In ogni caso i limiti dell'art. 120-ter TUB costituiscono un tetto invalicabile.

Come calcolare l'indennizzo massimo

Esempio pratico: capitale residuo 80.000 euro, periodo residuo superiore a tre anni, mutuo seconda casa post-2007. Penale massima: 80.000 x 0,50% = 400 euro. Se il periodo residuo fosse inferiore a tre anni: 80.000 x 0,20% = 160 euro.

Casi di esenzione totale dalla penale

  • Mutuo prima casa stipulato dopo il 2 febbraio 2007 (nella gran parte dei contratti standard).
  • Contratto che preveda esplicitamente l'assenza di penale.
  • Estinzione avvenuta nei casi di decesso o invalidità permanente del mutuatario assicurato (vedi sezione casi particolari).

Lettera di estinzione anticipata mutuo Monte dei Paschi di Siena: fac-simile

Di seguito un modello di lettera formale da adattare alla propria situazione. Inviare tramite raccomandata A/R alla filiale titolare del contratto oppure tramite l'area clienti online di MPS, se il canale è disponibile per comunicazioni formali.

Spett.le
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Filiale di [inserire sede filiale]

Raccomandata A/R

Oggetto: Richiesta di estinzione anticipata integrale - Contratto di mutuo n. [inserire numero contratto]

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [CF], residente in [indirizzo completo], in qualità di mutuatario del contratto di mutuo ipotecario n. [numero contratto] stipulato in data [data stipula],

ai sensi dell'art. 7 della Legge 40/2007 e dell'art. 120-ter del D.Lgs. 385/1993,

CHIEDE

l'estinzione anticipata integrale del suddetto mutuo con effetto dalla data del [data desiderata] o dalla data di effettivo accredito dell'importo dovuto.

A tal fine, richiede che la banca comunichi entro i termini di legge:
- il capitale residuo aggiornato alla data indicata;
- gli interessi maturati fino alla medesima data;
- l'eventuale penale di estinzione anticipata, calcolata nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- le coordinate bancarie per il versamento.

Il/La sottoscritto/a prende atto che, ai sensi dell'art. 40-bis TUB, la cancellazione dell'ipoteca avverrà automaticamente entro 30 giorni dall'estinzione, senza oneri aggiuntivi a suo carico.

Data: [inserire data]
Firma: ___________________________
[Nome e Cognome]
Recapito: [telefono o e-mail]

Rimborso interessi e ricalcolo del piano

La quasi totalità dei mutui MPS è strutturata con il metodo di ammortamento francese (rata costante). In questo schema, le rate iniziali sono composte prevalentemente da interessi e solo in misura minore da capitale. Man mano che il mutuo avanza, la quota capitale aumenta e quella interessi diminuisce.

Questo meccanismo ha un impatto diretto sull'estinzione anticipata: chi estingue il mutuo nelle prime fasi del piano ha già pagato una quota sproporzionata di interessi rispetto al capitale effettivamente restituito. Non esiste, nella normativa italiana vigente, un obbligo di rimborso degli interessi già pagati in via ordinaria: il rimborso riguarda esclusivamente gli interessi maturati e non ancora pagati alla data di estinzione.

Come verificare il corretto rimborso degli interessi

  • Richiedi il piano di ammortamento completo aggiornato e confronta il capitale residuo indicato con quello che risulta dalle tue ricevute di pagamento.
  • Verifica che gli interessi nel conteggio estintivo siano calcolati pro-rata dalla data dell'ultima rata pagata alla data di estinzione scelta, applicando il tasso contrattuale (fisso o variabile aggiornato).
  • In caso di tasso variabile, controlla che l'indice di riferimento applicato (Euribor o IRS) corrisponda a quello dell'ultimo periodo di rilevazione contrattualmente previsto.

Il rimborso da parte della banca riguarda l'eventuale quota di interessi anticipatamente addebitata ma non ancora maturata, nonché il rateo della polizza assicurativa abbinata (se prevista). I tempi di rimborso sono generalmente compresi tra 30 e 60 giorni dalla data di estinzione.

Casi particolari: decesso, perdita lavoro, invalidità

Decesso del mutuatario

In caso di decesso del mutuatario, gli eredi subentrano nell'obbligazione del mutuo salvo che sia stata stipulata una polizza vita abbinata al contratto. In presenza di copertura assicurativa vita, la compagnia liquida direttamente il debito residuo a MPS, con estinzione automatica del mutuo. Gli eredi devono tempestivamente notificare il decesso alla banca e alla compagnia assicurativa, allegando certificato di morte e documentazione relativa alla successione.

Perdita del lavoro

Alcune polizze abbinate ai mutui MPS includono la copertura per perdita involontaria del lavoro. In questo caso la polizza copre un numero determinato di rate (solitamente da 12 a 24). La copertura non determina l'estinzione del mutuo ma ne sospende temporaneamente il pagamento. In alternativa, il mutuatario può valutare la sospensione delle rate ai sensi del

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