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Modulo Disdetta Polizza Infortuni

Come disdire una polizza infortuni personale o professionale

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Domande frequenti

Quanto preavviso serve per disdire Polizza Infortuni?
Il preavviso varia in base al contratto. Verifica le condizioni generali del tuo abbonamento per conoscere il termine esatto.
Come si invia la disdetta Polizza Infortuni?
Invia tramite raccomandata A/R o PEC per avere pieno valore legale. Conserva sempre la ricevuta come prova di invio.
Il modulo è gratuito?
Sì, il modulo PDF è completamente gratuito. Inserisci i tuoi dati e lo ricevi via email. Se vuoi che pensiamo a tutto noi (compilazione e invio via PEC certificata), è disponibile il servizio completo.

Guida alla disdetta Polizza Infortuni

Come disdire nel 2026: riepilogo rapido

La disdetta polizza infortuni può essere esercitata in tre momenti principali: alla scadenza annuale del contratto, entro il termine di preavviso previsto dalle condizioni di polizza, oppure in presenza di una giusta causa riconosciuta dalla legge. Nel 2026 le regole fondamentali rimangono quelle stabilite dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

Ecco un riepilogo dei punti essenziali prima di entrare nel dettaglio:

  • Preavviso minimo: almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, salvo condizioni contrattuali più favorevoli all'assicurato.
  • Metodi di invio accettati: raccomandata con avviso di ritorno (A/R) oppure posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nelle condizioni di polizza.
  • Quando si può disdire: a scadenza annuale, dopo un sinistro (con preavviso ridotto), per giusta causa, oppure infra-annualmente nei casi previsti dalla normativa.
  • Effetto della disdetta: il contratto cessa alla data di scadenza indicata e non si rinnova automaticamente.

Se il preavviso non viene rispettato, la polizza si rinnova tacitamente per un altro anno e il premio diventa dovuto per intero. È quindi fondamentale agire con anticipo.

Normativa di riferimento: i tuoi diritti

La disciplina della disdetta delle polizze infortuni personale si fonda su un insieme di norme cogenti a tutela dell'assicurato. Conoscere questi riferimenti normativi consente di esercitare i propri diritti con piena consapevolezza.

Art. 170-bis D.Lgs. 209/2005 (tacito rinnovo e preavviso): questa disposizione, introdotta per rafforzare la trasparenza nei contratti assicurativi con tacito rinnovo, impone all'impresa di assicurazione di comunicare all'assicurato le condizioni di rinnovo e il termine entro cui esercitare il diritto di disdetta, con un preavviso non inferiore a 30 giorni rispetto alla scadenza. Ai sensi dell'art. 170-bis D.Lgs. 209/2005, qualora la compagnia non abbia correttamente comunicato tali termini, l'assicurato conserva il diritto di recedere anche oltre il termine ordinario.

Art. 1901 del Codice Civile (sospensione e cessazione dell'assicurazione): disciplina gli effetti del mancato pagamento del premio e le conseguenze sulla copertura assicurativa. In caso di disdetta, il contratto cessa di produrre effetti dalla data di scadenza, senza possibilità di rimborso del periodo residuo se il recesso non è esercitato nelle forme previste.

Regolamento IVASS n. 40/2018: detta le disposizioni in materia di obblighi informativi delle imprese di assicurazione. Le compagnie sono tenute a informare l'assicurato in modo chiaro e tempestivo delle modalità di disdetta, dei termini di preavviso e delle conseguenze del tacito rinnovo. Il regolamento prevede anche che il documento di polizza riporti in modo leggibile le procedure di recesso.

Tacito rinnovo: molte polizze infortuni prevedono il rinnovo automatico alla scadenza annuale, salvo disdetta comunicata nei termini. Questo meccanismo è legalmente valido, ma la compagnia è obbligata a rendere noto all'assicurato il termine ultimo entro cui agire, pena la nullità del rinnovo stesso.

Diritto di recesso infra-annuale: al di fuori della scadenza ordinaria, il recesso è ammesso in presenza di giusta causa documentata (sinistro, variazione sostanziale del rischio, modifica unilaterale delle condizioni da parte della compagnia) o nei casi espressamente previsti dal contratto.

Procedura passo per passo

Seguire una procedura corretta è fondamentale per garantire la validità della disdetta ed evitare il rinnovo automatico del contratto.

  1. Verificare la data di scadenza: controllare il frontespizio della polizza o il documento di riepilogo delle condizioni contrattuali per individuare la data di scadenza annuale.
  2. Calcolare il termine di preavviso: sottrarre dalla data di scadenza il numero di giorni di preavviso previsti (generalmente 30, talvolta 60 giorni). La disdetta deve essere spedita entro tale data.
  3. Redigere la lettera di disdetta: preparare una comunicazione scritta con i dati obbligatori descritti nel paragrafo successivo. La lettera deve essere chiara, formale e priva di ambiguità.
  4. Scegliere il metodo di invio certificato: inviare la disdetta tramite raccomandata con avviso di ritorno (A/R) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato nelle condizioni di polizza. Non sono validi l'email ordinaria, il telefono o i canali social.
  5. Conservare la prova di invio: conservare la ricevuta di spedizione della raccomandata o la ricevuta di accettazione e consegna della PEC. Questi documenti costituiscono prova legale della disdetta.
  6. Attendere la conferma della compagnia: la compagnia è tenuta a dare conferma dell'avvenuta ricezione e della cessazione del contratto entro un termine ragionevole, generalmente non superiore a 30 giorni dalla ricezione.

Dati obbligatori nella lettera di disdetta:

  • Nome, cognome e indirizzo del contraente
  • Numero di polizza
  • Data di scadenza del contratto
  • Dichiarazione esplicita di volontà di non rinnovare il contratto
  • Data e firma del contraente

Lettera di disdetta fac-simile

Di seguito è riportato un modello di lettera formale utilizzabile per la disdetta della polizza infortuni. Sostituire i campi tra parentesi quadre con i dati effettivi prima dell'invio.

[Nome e Cognome del Contraente]
[Indirizzo completo]
[CAP, Città]
[Indirizzo email]

Spett.le [Denominazione della Compagnia Assicurativa]
[Sede legale o indirizzo della filiale]

Oggetto: Disdetta polizza infortuni personale n. [numero di polizza] con scadenza [data scadenza]

Gentili Signori,

con la presente comunicazione, il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], codice fiscale [Codice Fiscale], in qualità di contraente della polizza infortuni personale n. [numero di polizza], intende esercitare il diritto di disdetta del contratto in oggetto con effetto dalla data di scadenza del [data di scadenza].

La presente disdetta viene inviata ai sensi dell'art. 170-bis del D.Lgs. 209/2005 e nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto. Il contratto non dovrà pertanto essere rinnovato tacitamente alla scadenza indicata.

Si richiede cortese conferma scritta dell'avvenuta ricezione della presente e della cessazione del contratto alla data indicata. Qualora risultasse un credito a favore del contraente per il premio residuo non goduto, si chiede il rimborso dello stesso secondo le modalità di legge.

Distinti saluti,

[Luogo e Data]
[Firma del Contraente]

Disdetta per sinistro o giusta causa

La normativa consente all'assicurato di esercitare il recesso anche al di fuori della scadenza ordinaria in presenza di determinate condizioni. Si tratta del cosiddetto recesso infra-annuale per giusta causa.

Recesso post-sinistro: nelle polizze infortuni personale, il verificarsi di un sinistro può costituire presupposto per il recesso anticipato. A differenza della RC Auto, per la quale l'art. 173 D.Lgs. 209/2005 e la Legge Bersani (L. 40/2007, art. 5) prevedono espressamente la disdetta entro 15 giorni dalla comunicazione del sinistro, nelle polizze infortuni il diritto di recesso post-sinistro dipende dalle condizioni generali del contratto. È opportuno verificare se la propria polizza preveda tale facoltà e con quale preavviso.

Casi di giusta causa per il recesso infra-annuale:

  • Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della compagnia (aumento del premio, variazione delle garanzie) comunicata in corso di contratto.
  • Variazione sostanziale del rischio assicurato (es. cambio di attività lavorativa che riduce il livello di rischio).
  • Inadempimento grave della compagnia, come il rifiuto ingiustificato di liquidare un sinistro coperto dalla polizza.
  • Sopravvenuta assenza di interesse assicurativo (es. cessazione dell'attività per cui la copertura era stata stipulata).

In tutti questi casi il preavviso può essere ridotto rispetto a quello ordinario. Il recesso per giusta causa deve essere comunicato con le stesse modalità certificate previste per la disdetta ordinaria (raccomandata A/R o PEC) e deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla causa che lo giustifica.

Rimborso del premio residuo

Quando la disdetta viene esercitata in corso di contratto per giusta causa, o quando la compagnia ha incassato un premio per un periodo successivo alla data di effettiva cessazione della copertura, sorge il diritto al rimborso del premio residuo.

Calcolo pro-rata: il rimborso viene calcolato in proporzione ai giorni di copertura non goduti rispetto al totale del periodo assicurato. Se, ad esempio, la polizza annuale ha un premio di 300 euro e viene disdetta dopo 8 mesi dall'inizio, il rimborso teorico corrisponde a 4/12 del premio, pari a 100 euro, al netto di eventuali franchigie.

Franchigia di 30 giorni: molti contratti prevedono una franchigia di 30 giorni sul rimborso del premio residuo. Questo significa che i primi 30 giorni dal recesso non vengono rimborsati. È importante verificare questa clausola nelle condizioni generali di polizza prima di esercitare il recesso.

Tempi di rimborso: la compagnia è tenuta a effettuare il rimborso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di disdetta, salvo diversa indicazione contrattuale. In caso di ritardo, l'assicurato può richiedere gli interessi legali sull'importo dovuto.

Come contestare un rimborso parziale o insufficiente: qualora il rimborso ricevuto risulti inferiore a quanto calcolato, l'assicurato può inviare un reclamo scritto all'ufficio reclami della compagnia, citando il calcolo pro-rata effettuato. Se il reclamo non viene accolto entro 45 giorni, è possibile presentare ricorso all'IVASS tramite l'apposito servizio di gestione delle controversie, oppure ricorrere all'Arbitro Assicurativo.

Errori da evitare

Nella pratica quotidiana si riscontrano alcuni errori frequenti che compromettono la validità della disdetta o generano conseguenze economiche negative per l'assicurato.

  • Inviare la disdetta senza prova di ricevimento: una email ordinaria, un messaggio WhatsApp o una telefonata non costituiscono prova legale. Usare sempre raccomandata A/R o PEC.
  • Non rispettare il termine di preavviso: inviare la disdetta con meno di 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza comporta il rinnovo automatico del contratto. La data che rileva è quella di ricezione da parte della compagnia, non quella di spedizione.
  • Ignorare il tacito rinnovo già scattato: se il termine di preavviso è già trascorso, il contratto si considera rinnovato. In questo caso è necessario verificare se esistano clausole di recesso nei primi giorni dal rinnovo o agire alla successiva scadenza annuale.
  • Non conservare la documentazione: la ricevuta di spedizione e quella di consegna devono essere conservate per almeno 5 anni, in caso di contestazioni successive.
  • Confondere il contraente con l'assicurato: la disdetta deve essere firmata dal contraente, ossia dalla persona che ha stipulato il contratto, anche se questa non coincide con l'assicurato.
  • Non verificare le condizioni di polizza: alcune polizze infortuni prevedono termini di preavviso superiori a 30 giorni (ad esempio 60 giorni). Leggere sempre le condizioni generali di contratto prima di agire.

Domande frequenti

Posso disdire la polizza infortuni in qualsiasi momento dell'anno?

In linea generale, la disdetta ordinaria può essere esercitata solo in prossimità della scadenza

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I contenuti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale ai sensi della L. 247/2012. Per situazioni specifiche rivolgiti a un professionista qualificato.