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Modulo Disdetta Cancellazione Ordine dei Farmacisti

Come cancellarsi dall'Ordine dei Farmacisti: procedura e conseguenze

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Domande frequenti

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Guida alla disdetta Cancellazione Ordine dei Farmacisti

Guida Completa alla Cancellazione dall'Ordine dei Farmacisti

La presente guida fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere e affrontare il procedimento di cancellazione dall'Albo professionale dei Farmacisti, analizzando aspetti normativi, procedurali e conseguenze pratiche di tale scelta.

Introduzione: Cos'è l'Ordine dei Farmacisti e l'Iscrizione all'Albo

L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico che svolge funzioni di tutela della professione farmaceutica e di garanzia per i cittadini. L'iscrizione all'Albo professionale, disciplinata dal D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, nonché dal DPR 5 aprile 1950, n. 221, costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della professione di farmacista sul territorio italiano.

L'Albo dei Farmacisti è tenuto presso ciascun Ordine provinciale e certifica l'abilitazione professionale, garantendo che il professionista possieda i requisiti di competenza, onorabilità e idoneità richiesti dalla legge per tutelare la salute pubblica.

Perché Cancellarsi dall'Ordine dei Farmacisti

Le motivazioni che possono spingere un professionista a richiedere la cancellazione dall'Albo sono molteplici:

  • Cessazione definitiva dell'attività professionale: pensionamento o decisione di abbandonare la professione
  • Cambio di carriera: transizione verso settori lavorativi che non richiedono l'iscrizione all'Ordine
  • Trasferimento permanente all'estero: stabilimento in un paese dove l'iscrizione italiana non è necessaria o utile
  • Ragioni economiche: impossibilità o volontà di non sostenere più i costi legati alla contribuzione annuale
  • Motivi personali o di salute: condizioni che impediscono l'esercizio della professione
  • Incompatibilità sopravvenute: assunzione di cariche o impieghi incompatibili con l'esercizio professionale

Quando è Possibile Cancellarsi dall'Ordine dei Farmacisti

La normativa vigente, in particolare il DPR 221/1950 agli articoli 7 e seguenti, prevede diverse ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale:

Cancellazione Volontaria (su Domanda)

Ogni iscritto ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Albo, presentando apposita istanza all'Ordine provinciale di appartenenza. Non esistono vincoli temporali minimi di permanenza nell'Albo, né è necessario fornire giustificazioni particolari per la richiesta.

Cancellazione d'Ufficio

L'Ordine può procedere alla cancellazione d'ufficio nei seguenti casi:

  • Perdita della cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE (salvo specifiche eccezioni)
  • Perdita del godimento dei diritti civili
  • Condanna penale che comporti l'interdizione dalla professione
  • Provvedimento disciplinare definitivo di radiazione
  • Morosità protratta nel pagamento dei contributi annuali
  • Decesso dell'iscritto

Requisiti e Condizioni

Per procedere con la cancellazione volontaria è necessario:

  1. Essere regolarmente iscritti all'Albo provinciale
  2. Non avere procedimenti disciplinari pendenti (in alcuni casi l'Ordine può sospendere la procedura)
  3. Essere in regola con i pagamenti delle quote associative, oppure regolarizzare la posizione contestualmente alla richiesta

Procedura Passo per Passo per la Cancellazione

Fase 1: Verifica della Propria Posizione

Prima di avviare la procedura formale, è consigliabile:

  • Verificare la propria situazione contributiva presso l'Ordine provinciale
  • Controllare l'eventuale esistenza di procedimenti disciplinari in corso
  • Valutare attentamente le conseguenze della cancellazione, specialmente in relazione alla posizione previdenziale presso ENPAF
  • Richiedere un colloquio informativo con la segreteria dell'Ordine

Fase 2: Preparazione della Documentazione

Raccogliere tutti i documenti necessari (elencati nella sezione successiva) e compilare il modulo di domanda di cancellazione, generalmente disponibile sul sito web dell'Ordine provinciale di appartenenza o presso la segreteria.

Fase 3: Presentazione della Domanda

La domanda di cancellazione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC): modalità preferenziale, che garantisce certezza di ricezione e data certa
  • Raccomandata con ricevuta di ritorno: indirizzata alla sede dell'Ordine provinciale
  • Consegna a mano: presso gli uffici dell'Ordine, con rilascio di ricevuta
  • Portale telematico: ove disponibile, attraverso le piattaforme digitali dell'Ordine

Fase 4: Istruttoria e Delibera del Consiglio Direttivo

Una volta ricevuta la domanda, l'Ordine avvia l'istruttoria verificando:

  • La completezza della documentazione
  • La regolarità della posizione contributiva
  • L'assenza di impedimenti alla cancellazione

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, delibera sulla richiesta di cancellazione. I tempi medi variano da 30 a 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Fase 5: Notifica della Delibera e Adempimenti Finali

La delibera di cancellazione viene notificata all'interessato e comunicata:

  • Alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI)
  • All'ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti)
  • Al Ministero della Salute per l'aggiornamento degli archivi

Documenti Necessari per la Cancellazione

Per presentare la domanda di cancellazione è necessario predisporre:

  1. Domanda di cancellazione: compilata su apposito modulo o in carta libera, contenente:
    • Dati anagrafici completi
    • Numero di iscrizione all'Albo
    • Richiesta esplicita di cancellazione
    • Data e firma
  2. Documento di identità: copia fronte-retro di un documento in corso di validità
  3. Codice fiscale: copia della tessera sanitaria o del codice fiscale
  4. Dichiarazione sostitutiva: attestante l'assenza di procedimenti penali o disciplinari pendenti (ove richiesta)
  5. Quietanze di pagamento: documentazione attestante la regolarità contributiva, oppure contestuale versamento delle quote eventualmente dovute
  6. Eventuale documentazione aggiuntiva: richiesta dallo specifico Ordine provinciale

Si consiglia di verificare sempre presso il proprio Ordine provinciale l'elenco aggiornato dei documenti richiesti, poiché possono esservi lievi variazioni procedurali.

Effetti della Cancellazione dall'Albo

Conseguenze sull'Esercizio della Professione

La cancellazione dall'Albo comporta l'immediata impossibilità di esercitare la professione di farmacista in qualsiasi forma. In particolare:

  • Non è più possibile svolgere attività professionale in farmacia (pubblica o privata)
  • Decade il diritto di utilizzare il titolo professionale di "farmacista" in contesti professionali
  • Non è consentito firmare prescrizioni magistrali o svolgere qualsiasi atto riservato ai farmacisti iscritti
  • L'esercizio abusivo della professione costituisce reato ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale

Effetti sulla Cassa Previdenziale (ENPAF)

La cancellazione dall'Ordine ha rilevanti conseguenze sulla posizione previdenziale presso l'ENPAF:

  • Comunicazione automatica: l'Ordine comunica la cancellazione all'ENPAF
  • Cessazione dell'obbligo contributivo: viene meno l'obbligo di versare i contributi previdenziali
  • Conservazione dei contributi versati: i contributi già versati rimangono accantonati e saranno considerati per il calcolo della futura prestazione pensionistica
  • Possibilità di ricongiunzione: i contributi possono essere eventualmente ricongiunti con altre gestioni previdenziali secondo la normativa vigente
  • Totalizzazione: è possibile totalizzare i periodi contributivi ai sensi del D.Lgs. 42/2006

Attenzione: è fondamentale contattare direttamente l'ENPAF per verificare la propria situazione specifica e le opzioni disponibili prima di procedere alla cancellazione.

Responsabilità Professionale Post-Cancellazione

È importante comprendere che:

  • La cancellazione non estingue le responsabilità per atti compiuti durante il periodo di iscrizione
  • Eventuali procedimenti disciplinari per fatti antecedenti possono essere comunque avviati o proseguiti
  • Permangono le responsabilità civili e penali per l
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I contenuti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale ai sensi della L. 247/2012. Per situazioni specifiche rivolgiti a un professionista qualificato.