Revoca Incarico Geometra
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Revoca Incarico Geometra 2026: Guida Completa
1. Introduzione
Revocare l'incarico a un geometra è una situazione più comune di quanto si pensi. I motivi possono essere i più diversi: insoddisfazione per i tempi di esecuzione, mancata comunicazione, errori nelle pratiche depositate, cambio di progetto, o semplicemente la necessità di affidarsi a un professionista diverso. In altri casi il committente decide di non procedere con i lavori e quindi non ha più bisogno del professionista.
Qualunque sia la ragione, è importante sapere come procedere correttamente per evitare controversie, perdere denaro o bloccare pratiche già avviate presso il Comune o l'Agenzia delle Entrate. Questa guida ti accompagna passo per passo nella revoca dell'incarico a un geometra nel 2026, con attenzione agli aspetti economici, documentali e procedurali.
2. Normativa di Riferimento
Le norme applicabili alla revoca di un incarico professionale a un geometra sono le seguenti:
- Art. 2237 c.c.: disciplina il recesso dal contratto d'opera intellettuale. Il cliente può recedere liberamente dal contratto in qualsiasi momento, ma è tenuto a pagare il compenso per le prestazioni già eseguite e a rimborsare le spese sostenute dal professionista. Se il recesso causa un danno ingiustificato al professionista, può essere dovuto anche un risarcimento.
- Art. 1671 c.c.: si applica invece ai contratti di appalto con imprese edili. Se hai affidato i lavori a un'impresa oltre che l'incarico al geometra, questa norma regola il recesso dal contratto con l'impresa, prevedendo il pagamento dei lavori eseguiti e delle spese sostenute.
- Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati: impone al professionista obblighi precisi in caso di cessazione del rapporto, tra cui la restituzione dei documenti del cliente e la collaborazione per il passaggio delle pratiche a un collega subentrante.
- D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): si applica quando il committente è un consumatore, cioè una persona fisica che agisce al di fuori di un'attività professionale. In questo caso il professionista deve fornire informazioni chiare sulle condizioni contrattuali e sui costi in caso di recesso.
- D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): regola le pratiche CILA, SCIA e i permessi di costruire. La titolarità di una pratica già depositata è intestata al committente, non al geometra, il che facilita il subentro di un nuovo professionista.
3. Cosa Devi Pagare al Momento della Revoca
In base all'art. 2237 c.c., al momento della revoca devi riconoscere al geometra il compenso proporzionale alle attività già svolte. Non devi pagare per prestazioni non ancora eseguite.
Le voci tipicamente dovute includono:
- Rilievi planimetrici e sopralluoghi già effettuati
- Visure catastali e accessi agli atti già eseguiti
- Elaborazione di planimetrie e tavole grafiche
- Pratiche catastali già depositate (variazioni, aggiornamenti DOCFA)
- Redazione e deposito di CILA o SCIA già presentate
- Spese vive documentate: bolli, diritti di segreteria, contributi comunali anticipati
Esempio pratico 1: Hai incaricato un geometra per la ristrutturazione di un appartamento. Il professionista ha già depositato la CILA al Comune e redatto le planimetrie aggiornate, ma non ha ancora curato la fase di fine lavori. In questo caso devi riconoscergli il compenso per le fasi completate, non per quelle future.
Esempio pratico 2: Hai affidato a un geometra solo una variazione catastale. Se il professionista ha già presentato il DOCFA all'Agenzia delle Entrate e la pratica è accettata, l'intero compenso per quella specifica attività è dovuto.
Non sono invece dovuti compensi per attività non avviate, anche se previste nel preventivo originario.
4. Come Procedere Passo per Passo
- Verifica lo stato delle pratiche: prima di comunicare la revoca, accertati di quali pratiche sono in corso, quali sono state depositate e quali sono ancora da avviare.
- Controlla il contratto o il preventivo firmato: verifica se sono previste penali o clausole specifiche in caso di recesso anticipato.
- Redigi e invia la lettera di revoca: inviala tramite raccomandata A/R o PEC, in modo da avere prova certa della comunicazione e della data di ricezione.
- Richiedi il rendiconto delle attività svolte: chiedi al geometra un prospetto dettagliato delle prestazioni eseguite e delle spese anticipate, con relativi giustificativi.
- Richiedi la restituzione dei documenti originali: nella stessa comunicazione, specifica che intendi rientrare in possesso di tutti gli atti, le planimetrie e i documenti di tua proprietà.
- Comunica al Collegio dei Geometri: non è un obbligo di legge per il committente, ma è opportuno informare il Collegio provinciale competente in caso di difficoltà nel passaggio delle pratiche o di comportamenti scorretti del professionista.
- Individua e incarica un nuovo professionista: fornisci al nuovo geometra tutta la documentazione recuperata, inclusi gli atti depositati, così potrà subentrare senza interruzioni.
5. La Lettera di Revoca
Mittente:
[NOME E COGNOME]
[INDIRIZZO COMPLETO]
[CAP, CITTA', PROVINCIA]
[EMAIL / PEC]
[NUMERO DI TELEFONO]
Destinatario:
Geom. [NOME E COGNOME GEOMETRA]
[INDIRIZZO STUDIO PROFESSIONALE]
[CAP, CITTA', PROVINCIA]
[PEC DEL GEOMETRA, SE DISPONIBILE]
Luogo e data: [CITTA'], [GIORNO MESE ANNO]
Oggetto: Revoca incarico professionale ai sensi dell'art. 2237 c.c. - Richiesta restituzione documenti
Gentile Geometra [COGNOME],
con la presente comunicazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento / PEC, Le notifichiamo la nostra decisione di revocare con effetto immediato l'incarico professionale conferitole in data [DATA CONFERIMENTO INCARICO] avente ad oggetto [DESCRIZIONE DELL'INCARICO: es. assistenza per pratica CILA, variazione catastale, ecc.].
La revoca avviene ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile, che riconosce al committente il diritto di recedere liberamente dal contratto d'opera intellettuale in qualsiasi momento.
Siamo disponibili a corrisponderLe il compenso proporzionale alle attività professionali effettivamente svolte fino alla data odierna, previa ricezione di un rendiconto dettagliato delle prestazioni eseguite e delle spese anticipate documentate, da trasmetterci entro e non oltre [15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE].
Le chiediamo pertanto di provvedere, entro [15 GIORNI], alla restituzione di tutti i documenti originali di nostra proprietà, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- planimetrie e tavole grafiche elaborate
- visure catastali e atti di provenienza
- copia delle pratiche depositate (CILA/SCIA/DOCFA) con relativi numeri di protocollo
- ogni altro documento consegnatoci o acquisito per nostro conto
In caso di pratiche ancora in corso presso il Comune o l'Agenzia delle Entrate, Le chiediamo la massima collaborazione per consentire il subentro del nuovo professionista incaricato, fornendo allo scopo tutte le informazioni e la documentazione necessarie.
Restiamo in attesa di un Suo riscontro e La salutiamo cordialmente.
[FIRMA]
[NOME E COGNOME]
6. Restituzione dei Documenti Originali
Il geometra è tenuto a restituire tutti i documenti che ha ricevuto dal cliente o che ha acquisito per suo conto. Questo obbligo deriva sia dal Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Geometri sia dai principi generali del diritto civile in materia di mandato.
I documenti da recuperare includono: planimetrie catastali, atti di provenienza, visure ipotecarie, copie delle pratiche depositate con i relativi numeri di protocollo, relazioni tecniche e qualsiasi elaborato grafico prodotto. I file digitali sono parimenti da restituire, anche tramite supporto informatico o trasmissione via email.
Il professionista non può trattenere i documenti originali come forma di pressione per ottenere il pagamento del proprio compenso. Tale comportamento costituisce una violazione deontologica segnalabile al Collegio. Per i propri elaborati originali il geometra può trattenere una copia, ma non l'unico esemplare esistente di documenti del cliente.
Se il geometra non restituisce i documenti entro il termine indicato nella lettera di revoca, invia una diffida formale a mezzo raccomandata A/R, poi valuta la segnalazione al Collegio provinciale dei Geometri.
7. Come Recuperare le Pratiche in Corso
Le pratiche depositate presso il Comune (CILA, SCIA, permesso di costruire) sono intestate al committente, non al geometra. Ciò significa che puoi richiedere copia del fascicolo direttamente allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del tuo Comune, anche senza la collaborazione del professionista uscente.
Per le pratiche catastali depositate presso l'Agenzia delle Entrate, puoi richiedere visura e copia degli atti tramite accesso agli atti. Il nuovo geometra incaricato potrà così prendere in carico il fascicolo e proseguire o integrare quanto già depositato.
Il nuovo professionista subentrante dovrà essere messo al corrente di tutto lo stato avanzamento: pratiche approvate, pratiche in attesa di integrazioni, eventuali richieste di chiarimento pendenti da parte del Comune. Prima del subentro, è buona prassi richiedere al nuovo geometra un sopralluogo e una verifica della documentazione già prodotta.
8. Cosa Fare se il Professionista Non Collabora
Se il geometra non risponde, non restituisce i documenti o non fornisce il rendiconto richiesto, procedi in questo ordine:
- Diffida formale: invia una lettera di diffida tramite raccomandata A/R o PEC, fissando un termine perentorio per adempiere.
- Esposto al Collegio dei Geometri: presenta una segnalazione scritta al Collegio provinciale competente. Il Collegio ha potere disciplinare sul professionista e può intervenire per favorire la risoluzione della controversia.
- Procedura di conciliazione: alcuni Collegi offrono servizi di mediazione e conciliazione tra professionista e committente. È una via più rapida e meno costosa rispetto al giudizio ordinario.
- Azione legale: in caso di mancata restituzione dei documenti o di compensi contestati, puoi rivolgerti al giudice di pace (per importi fino a 5.000 euro) o al tribunale civile. Un avvocato specializzato in diritto civile potrà valutare la situazione e assisterti.
9. Domande Frequenti
Posso revocare l'incarico anche se il geometra ha già depositato la CILA?
Sì, puoi revocare l'incarico in qualsiasi momento, anche dopo il deposito della CILA. La pratica resta intestata a te come committente e può essere proseguita da un altro professionista. Dovrai riconoscere al geometra il compenso per le attività già svolte, inclusa la redazione e il deposito della pratica.
Il geometra può rifiutarsi di restituire le planimetrie se non lo ho ancora pagato?
No. Il geometra non ha il diritto di trattenere i documenti originali del cliente come garanzia del proprio credito. Può avanzare la richiesta di pagamento attraverso i canali previsti dalla legge, ma deve restituire i documenti indipendentemente dalla pendenza del compenso. Trattenere i documenti costituisce una violazione deontologica.
Devo pagare anche le spese che il geometra dice di aver anticipato per mio conto?
Sì, ma solo se documentate. Il geometra deve fornire giustificativi come ricevute, bollettini di versamento per diritti di segreteria, marche da bollo e simili. Non sono dovute spese non documentate o non riconducibili all'incarico affidato. Chiedi sempre il rendiconto scritto con allegati i giustificativi di spesa.
È necessario comunicare la revoca al Collegio dei Geometri?
Non esiste un obbligo di legge per il committente di comunicare la revoca al Collegio. Tuttavia, se il professionista non collabora o tiene comportamenti scorretti, la segnalazione al Collegio provinciale è uno strumento efficace per sollecitare il rispetto delle regole deontologiche e ottenere la restituzione dei documenti o il corretto passaggio delle pratiche.
Le informazioni contenute in questa guida hanno scopo informativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto civile.
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