Revoca Amministratore di Condominio
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Guida legale aggiornata al 2026 | Diritto condominiale italiano
Indice dei contenuti
Revocare l'amministratore di condominio è un diritto riconosciuto dalla legge italiana a tutela dei condòmini. Che si tratti di gravi inadempienze, mancanza di fiducia o semplicemente della volontà di cambiare gestione, la procedura deve seguire regole precise stabilite dal Codice Civile e dalla Legge di riforma condominiale. Questa guida analizza ogni fase del processo, fornendo strumenti pratici per agire correttamente nel 2026.
1. Le basi legali: artt. 1129-1135 c.c. e Legge 220/2012
Il quadro normativo di riferimento per la revoca dell'amministratore di condominio è contenuto principalmente negli artt. 1129-1135 c.c. del Codice Civile, profondamente riformati dalla Legge 220/2012 (cosiddetta Riforma del Condominio), entrata in vigore il 18 giugno 2013.
L'articolo 1129 c.c. disciplina la nomina, la revoca e i poteri dell'amministratore, stabilendo che questi dura in carica un anno, rinnovabile, ma che l'assemblea può revocargli il mandato in qualsiasi momento. Il comma 11 dello stesso articolo introduce la possibilità di richiedere la revoca giudiziale in presenza di gravi irregolarità. L'articolo 1135 c.c. regolamenta le attribuzioni dell'assemblea, confermando il potere sovrano dei condòmini di sostituire il proprio rappresentante.
La Legge 220/2012 ha introdotto importanti obblighi a carico dell'amministratore, tra cui la tenuta di un conto corrente condominiale separato, la rendicontazione annuale con prospetto riepilogativo, l'obbligo di formazione periodica e l'obbligo di polizza assicurativa professionale. Il mancato rispetto di questi obblighi può costituire giusta causa di revoca.
2. Revoca ordinaria in assemblea
La procedura ordinaria di revoca avviene attraverso una delibera assembleare. È la via più comune, rapida ed economica per sostituire l'amministratore al termine del mandato o anche prima della scadenza.
Convocazione dell'assemblea
Qualsiasi condòmino può richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore. La richiesta deve essere avanzata da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Se l'amministratore non provvede alla convocazione entro dieci giorni, i condòmini possono convocarla direttamente. La convocazione deve essere notificata con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell'assemblea.
La maggioranza richiesta
| Tipo di delibera | Maggioranza richiesta | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Revoca ordinaria (prima convocazione) | Maggioranza degli intervenuti + almeno 500 millesimi | Art. 1136, comma 2, c.c. |
| Revoca ordinaria (seconda convocazione) | 1/3 dei condòmini + almeno 333 millesimi | Art. 1136, comma 3, c.c. |
| Revoca per gravi irregolarità | Maggioranza semplice degli intervenuti | Art. 1129, comma 11, c.c. |
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto in forma scritta, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea, e conservato nel registro dei verbali. È consigliabile inviare
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